Statuto Filiera Italia

STATUTO DELLA “FONDAZIONE FILIERA ITALIA PER LA DISTINTIVITÀ DEL CIBO, DEL SISTEMA AGROALIMENTARE E DELLA TRASFORMAZIONE”

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

È costituita, per volontà della “CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI”, “INALCA SOCIETA’ PER AZIONI”,

“CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA”, “SOCIETA’ PER LA BONIFICA DEI

TERRENI FERRARESI E PER IMPRESE AGRICOLE S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA”, “OCRIM – SOCIETA’ PER L’INDUSTRIA

MECCANICA S.P.A.”, “FARCHIONI OLII – S.P.A.” IN FORMA ABBREVIATA ANCHE “FO-SPA”, “CIRIO SOCIETA’ AGRICOLA

S.R.L.”, “TENUTA DI DONNAFUGATA S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA” ED ANCHE “AZIENDE VITIVINICOLE DONNAFUGATA

S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA” IN ABBREVIAZIONE SEMPLICEMENTE “DONNAFUGATA – S.R.L.” “T.D. – S.R.L.” ED ANCHE

“A.V.D. S.R.L.”, “MACCARESE S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA”, “COLLEGIO TOSCANO DEGLI OLIVICOLTORI – OL.MA.

SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA” IN SIGLA “OL.MA.” OD “OL.MA. S.A.C.” e “SOCIETA’ AGRICOLA GIORGIO TESI VIVAI

S.S.”, ai sensi dell’art. 14 c.c., la Fondazione denominata  “FONDAZIONE FILIERA ITALIA PER LA DISTINTIVITÀ DEL CIBO, DEL SISTEMA AGROALIMENTARE E DELLA TRASFORMAZIONE”, in forma abbreviata “FONDAZIONE FILIERA ITALIA”, con sede legale in Roma (Italia), alla via XXIV Maggio n. 43.

Nell’ipotesi di trasformazione, in qualunque forma attuata, dai Fondatori, il soggetto risultante dalla trasformazione succederà nei diritti e obblighi dei Fondatori previsti nel presente Statuto.

La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di estinzione di cui al successivo art. 15.

 

Articolo 2

ADERENTI E ADERENTI ISTITUZIONALI

Possono aderire alla Fondazione Filiera Italia le persone fisiche e le persone giuridiche che dichiarino formalmente di condividere le idealità e sposare le azioni di carattere generale espresse dalla Fondazione Filiera Italia.

La Fondazione riserva particolare attenzione alle Istituzioni private e pubbliche, alle Agenzie, gli Enti e le Società in controllo pubblico e, comunque, ai soggetti della Pubblica Amministrazione che intendano partecipare attivamente alle attività promosse dalla Fondazione, anche attraverso la partecipazione al Comitato Scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Filiera Italia, nelle forme e modalità infra delineate, delibera in ordine ad ogni profilo del rapporto con gli aderenti, dal suo sorgere al suo spirare.

 

Articolo 3

SCOPI ED OBIETTIVI

La Fondazione è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

1. Gli scopi della Fondazione interessano principalmente due ambiti tematici:

1.1 In merito al cibo e alla tutela del Made in Italy:

a) promuovere la conoscenza, l’educazione e la divulgazione di pratiche alimentari basate sui canoni aggiornati della dieta mediterranea, contestualizzando le analisi ed i conseguenti risultati nell’ambito dei principi della corretta alimentazione, ritenuta parte fondamentale dello stile di vita, del benessere e della salute;

b) sostenere, valorizzare e motivare le ragioni e i processi che consentono di esaltare le peculiarità, storiche, conoscitive e culturali del patrimonio agroalimentare nazionale, in sintesi qualificabili anche “distintività” o “patrimonio distintivo” agroalimentare;

c) perseguire l’adozione di pratiche orientate alla sostenibilità ambientale (tutela del suolo, dell’acqua e dell’aria), da parte delle imprese agroalimentari, in particolare, e delle imprese in generale;

d) dare ascolto e raccogliere le esigenze attuali ed emergenti della società sui grandi temi legati al mondo della nutrizione e dell’alimentazione, e, dall’altro, ricercare possibili soluzioni per poterle soddisfare, rendendo disponibili alla generalità del pubblico, alle istituzioni, alle organizzazioni, anche internazionali, i risultati dei propri studi e ricerche e le conseguenti proposte e raccomandazioni;

e) assumere il ruolo di centro propulsore di iniziative in favore del “Fatto in Italia” ovvero “Made in Italy”, per propugnare gli elementi scientifici e culturali a favore di un’alimentazione adeguata per tutti e di un corretto e rispettoso utilizzo delle risorse dell’ambiente, che ne eviti l’impoverimento e il deterioramento;

f) analizzare la disciplina normativa e regolamentare internazionale, europea e nazionale che determina il funzionamento del mercato agroalimentare e condiziona le scelte imprenditoriali, ciò al fine di promuovere la presentazione e diffusione di prodotti agroalimentari riconoscibili e sostenibili;

g) approfondire le problematiche relative alle politiche alimentari nazionali e internazionali, le strategie di sorveglianza nutrizionale e le tecniche di rilevamento dei consumi alimentari.

1.2 In merito alle politiche di contrasto al cambiamento climatico (climate change):

h) proteggere e ripristinare le risorse e gli ecosistemi naturali connessi all’organizzazione del sistema agroalimentare e dei consumi;

i) promuovere l’introduzione di tecnologie pulite e rinnovabili, minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera;

l) minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere;

m) massimizzare l’efficienza idrica e attuare le gestione integrata delle risorse idriche;

n) arrestare la perdita di biodiversità;

o) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali;

p) custodire i paesaggi e i beni culturali.

La Fondazione, anche attraverso l’opera del proprio Comitato Scientifico infra disciplinato, intende quindi estendere la propria attività di studio e ricerca ai settori della cultura, dell’ambiente, della salute e dell’economia per suggerire soluzioni atte ad affrontare le sfide sociali del presente e del futuro. Il Comitato Scientifico assume quale metodo di lavoro un approccio pragmatico e sostanziale nell’affrontare i diversi temi, e quindi alieno da qualsiasi forma di speculazione politica.

 

Articolo 4

ATTIVITÀ

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate all’articolo 3, la Fondazione può, a titolo esemplificativo:

a) sviluppare e sostenere la ricerca nel settore della agricoltura, della nutrizione, dell’alimentazione e dell’ambiente, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo sostenibile delle risorse del pianeta nonché una vita migliore e un benessere diffuso per tutti i suoi abitanti; raccogliere, promuovere e divulgare le conoscenze scientifiche più avanzate e approfondite a livello mondiale sulle tematiche legate al mondo dell’alimentazione, della nutrizione e dell’ambiente con particolare riferimento al loro reciproco rapporto e interazione; svolgere attività di formazione, anche attraverso l’organizzazione di corsi, seminari e convegni, eventualmente con diversi livelli di specializzazione in funzione delle richieste ed esigenze manifestate dalle persone cui la formazione è destinata, nei settori di interesse della Fondazione;

b) contrastare la crescente omologazione dei consumi, attraverso iniziative di valorizzazione delle identità storicoculturali dei territori e di estensione della più adeguata informazione delle proprietà fisiche e sensoriali degli alimenti a favore dei cittadini consumatori, al fine di compiere scelte responsabili in adesione ai principi della dieta mediterranea;

c) ricercare alleanze con la Pubblica Amministrazione, enti statali e società in controllo pubblico, associazioni, enti di ricerca ed università;

d) favorire l’adozione di politiche e di normative capaci di contrastare gli sprechi ed assicurare la tutela, l’uso razionale ed il risparmio delle risorse naturali, nel rispetto delle esigenze di sicurezza alimentare e di sostenibilità anche economica dei processi produttivi.

La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le attività che siano direttamente e strettamente connesse ai propri scopi istituzionali, e tutte le attività strumentali e accessorie, in quanto possano valere a integrare quelle principali o comunque a consentire il raggiungimento degli scopi dell’Ente, purché nei limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione potrà quindi compiere e ricevere qualsiasi atto ed operazione ritenuti utili od opportuni per il conseguimento dei propri scopi, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo:

– donazioni ed elargizioni di qualunque natura, in qualunque forma e aventi qualunque oggetto, purché lecito, a favore di persone fisiche, di enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica;

– la formalizzazione e stipula di qualunque tipo di atto e contratto, ivi compresi, in particolare e solo in via di esempio, contratti di appalto, indifferentemente di opere o di servizi, di prestazione d’opera professionale, di consulenza, di editoria, di locazione, di comodato, di costituzione di diritti reali od obbligatori, sia a favore che a carico della Fondazione, di compravendita e permuta di beni immobili e mobili, anche registrati, di assicurazione, contratti con istituti bancari e creditizi, inclusi mutui a breve, medio e lungo termine, concessione di garanzie, rilascio o richiesta di rilascio di fideiussioni e altre garanzie, sia reali che obbligatorie, equivalenti, incluse garanzie a prima richiesta e lettere di patronage, a copertura di pagamenti o adempimenti a favore di terzi, la stipula di convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

– a ulteriore esemplificazione di quanto sopra, la stipula di convenzioni o contratti per l’affidamento a terzi o la realizzazione in collaborazione con terzi di attività rientranti negli scopi istituzionali della Fondazione;

– a ulteriore esemplificazione di quanto sopra, la stipula di convenzioni o contratti per l’affidamento a terzi di consulenze, ricerche, studi, analisi;

– la stipula di contratti di lavoro autonomo e dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato; la stipula di contratti aventi ad oggetto il distacco di dipendenti, sia quale distaccante, sia quale distaccataria; la stipula di contratti di somministrazione, di apprendistato, di collaborazione a progetto e simili; la stipula di contratti e l’organizzazione di attività finalizzati ad assicurare la salute e sicurezza di dipendenti, consulenti e collaboratori a qualunque titolo;

– la stipula di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi e attività in outsourcing in conformità alle normative vigenti;

– la promozione e organizzazione o il patrocinio di eventi, congressi, convegni, conferenze, manifestazioni, mostre, programmi di studio e di ricerca;

– la stampa e la diffusione, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, anche di massa, ritenuto utile allo scopo, di lavori, studi, pubblicazioni, ricerche, analisi, raccomandazioni, proposte e simili;

– l’istituzione e assegnazione di premi e borse di studio;

– la raccolta di fondi, in qualunque forma e con qualunque modalità attuata, l’accettazione di donazioni, eredità e legati;

– l’esercizio di attività economiche accessorie e strumentali finalizzate al raggiungimento degli scopi dell’Ente, ivi inclusa la raccolta e il reperimento di fondi per la loro attuazione, con la precisazione che dette attività economiche potranno essere esercitate dalla Fondazione sia direttamente, sia attraverso società di servizi dalla stessa appositamente costituite a tale scopo nelle forme di società di capitali;

– la costituzione di società di servizi nelle forme di società di capitali, tanto come strumento per procurarsi fondi da destinare alla realizzazione degli scopi della Fondazione, tanto come strumento per la diretta realizzazione delle finalità dell’Ente;

– l’acquisizione di risorse finanziarie, contributi, finanziamenti, elargiti o concessi da parte di qualunque ente, sia pubblico che privato, da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e quindi al raggiungimento degli scopi di questa;

– l’amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locataria, comodataria o di cui abbia comunque il possesso o la detenzione;

– la commercializzazione, intesa anche come modalità di diffusione e/o come forma di raccolta di fondi, e comunque in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di pubblicazioni, lavori, studi, ricerche, analisi e simili della Fondazione, qualunque ne siano le modalità e il supporto;

– la tutela, anche attraverso registrazioni e brevetti, delle eventuali scoperte messe a punto, al fine altresì di evitare fenomeni speculativi, e l’eventuale concessione, a titolo oneroso o gratuito, a terzi di diritto di utilizzo;

– la stipula di contratti di licenza e di sublicenza di nomi e segni distintivi, sia come licenziante o sublicenziante, che come licenziataria.

La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le attività che siano direttamente e strettamente connesse ai propri scopi istituzionali, e tutte le attività strumentali e accessorie, in quanto possano valere a integrare quelle principali o comunque a consentire il raggiungimento degli scopi dell’Ente, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà collaborare con chiunque, persone fisiche o giuridiche, soggetti, anche privi di personalità giuridica, privati o pubblici, incluse altre fondazioni, enti, associazioni, amministrazioni, istituzioni, anche governative e non governative, università, istituti, di studio o ricerca, sia italiani che esteri e/o internazionali, stipulando con gli stessi, se opportuno, contratti, accordi e convenzioni, e potrà altresì partecipare alla costituzione di altre fondazioni, associazioni, consorzi, enti ed istituzioni in genere, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi, anche solo parzialmente, analoghi ai propri o con essi compatibili o complementari.

Fermo quanto sopra, ai fini della normativa in materia bancaria e creditizia si precisa altresì che esula dallo scopo della Fondazione il compimento di attività riservate agli istituti bancari e creditizi e/o di intermediazione mobiliare e gestione del risparmio.

 

Articolo 5

PATRIMONIO E MEZZI D’ESERCIZIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da somme e beni conferiti a titolo di liberalità dai fondatori e che costituiscono il fondo di dotazione iniziale, descritto nell’atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale.

2. Tale patrimonio potrà essere incrementato o alimentato da fondi, dai beni mobili e immobili che verranno raccolti o che perverranno a qualsiasi titolo (inclusi eredità, legati e donazioni) alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

3. La Fondazione è dotata altresì di un Fondo di gestione costituito da:

– somme derivanti da eventuali redditi, al netto dei relativi costi, che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incrementare il patrimonio della stessa;

– rendite e proventi derivanti dal complesso patrimoniale della Fondazione, donazioni e lasciti testamentari;

– contributi e finanziamenti degli Aderenti, dello Stato e degli enti pubblici, dell’Unione europea, di Enti e soggetti anche privati.

 

Articolo 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono Organi della Fondazione:

a) Il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei Revisori;

d) il Comitato scientifico.

 

Articolo 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d’Amministrazione è composto dal Presidente e da 8 (otto) a 16 (sedici) ulteriori membri, tra cui due Vice Presidenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 3 (tre) anni, con possibilità di riconferma dei suoi membri.

3. In caso di dimissioni o di recesso di un consigliere, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

4. Fatta salva la carica, di nomina riservata, del Vice Presidente Vicario della Fondazione disciplinata ai sensi del successivo articolo 10, i Fondatori mediante delibera dei rispettivi organi designano tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, scegliendoli anche tra gli aderenti o loro rappresentanti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i relativi poteri e funzioni verranno esercitati dal Vice Presidente Vicario.

5. Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni di due componenti.

6. Entro il termine di 2 (due) mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito dai Fondatori, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

 

Articolo 8

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

a) predispone e approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, predispone entro il 31 di marzo e approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;

b) delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

c) delibera gli incrementi del patrimonio;

d) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

e) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;

f) provvede a costituire, regolare ed estinguere il rapporto con gli aderenti, alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori;

g) provvede all’assunzione e al licenziamento dell’eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

h) provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione;

i) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;

j) delibera eventuali regolamenti;

k) delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;

l) delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni e funzioni, compresa l’amministrazione l’ordinaria, ad un consigliere con provata esperienza nel settore dell’industria alimentare.

In caso di designazione di un consigliere delegato, la firma e la rappresentanza legale della Fondazione spettano anche a lui, ma nei limiti e con le stesse modalità di esercizio (se cioè in via congiuntiva o disgiuntiva) della delega conferita.

Il Consigliere delegato potrà a sua volta, nei limiti delle attribuzioni e dei poteri conferiti, designare procuratori speciali e ad negotia per determinati atti e categorie di atti. Nei limiti dei poteri speciali loro conferiti, anche i procuratori speciali ed institori rappresentano la Fondazione nei confronti dei terzi.

 

Articolo 9

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario ovvero dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, si riunisce, anche fuori della sede della Fondazione purché in Italia, di norma in seduta ordinaria due volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri.

2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, indirizzato anche ai Revisori in carica ed effettuato con lettera raccomandata o a mezzo email, contenente l’indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere spedita per lettera almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’adunanza. Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 24 (ventiquattro) ore prima dell’ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile. Il Consiglio si ritiene validamente costituito e potrà validamente deliberare, nel caso in cui non sia stato convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli amministratori, incluso il Presidente, ed i Revisori in carica.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

4. Il Consiglio di Amministrazione si può riunire anche in audio e video conferenza purché sia possibile la corretta individuazione dei partecipanti.

5. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o comunque del soggetto legittimato a presiedere l’adunanza.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

7. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

 

Articolo 10

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

1. Il Presidente viene individuato dal Consiglio di Amministrazione tra personalità terze ed indipendenti della società civile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli può rilasciare mandati generali e speciali e le relative procure.

Il Vice Presidente Vicario della Fondazione è designato di diritto dalla Confederazione Nazionale Coldiretti.

Gli altri Fondatori hanno diritto a designare un ulteriore Vice Presidente.

2. Inoltre il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze, è assistito da un segretario nel corso delle adunanze consiliari;

b) firma gli atti e compie quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

c) sovraintende all’attuazione dell’indirizzo generale della Fondazione e ne sorveglia il buon andamento amministrativo;

d) cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;

e) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

3. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente Vicario. La firma del Vice Presidente Vicario fa prova nei confronti dei terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

 

Articolo 11

COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati tra soggetti (professionisti abilitati) che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili.

2. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

3. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio.

4. Il Collegio esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo.

5. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 12

COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico è l’organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche la durata dell’incarico. I suoi membri possono essere terzi estranei alla

compagine consiliare e sono rieleggibili. Attraverso la propria azione il Comitato Scientifico promuove culturalmente la ricerca e lo studio dei temi riguardanti il territorio italiano, la sua storia, le sue economie con particolare attenzione al mondo rurale, al contesto ambientale, sociale ed urbanistico. Tale azione è condotta individuando i fattori che concorrono a rendere unico il prodotto “Fatto in Italia” o “Made in Italy” coinvolgendo in maniera interdisciplinare le più diverse competenze professionali e scientifiche.

2. Il Comitato scientifico, dotato di mere funzioni consultive, si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente. Propone al Consiglio di Amministrazione linee di politica culturale e scientifica e iniziative meritevoli di essere attuate da parte della Fondazione.

3. Il Comitato scientifico è presieduto da un proprio Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente che ne coordina l’attività. Il Comitato Scientifico si articola in un Comitato Ristretto al fine di coordinare con maggiore snellezza e celerità talune funzioni ed attività, è denominato Comitato Ristretto per l’Attività Scientifica.

4. Il Comitato scientifico è validamente costituito con la maggioranza dei membri presenti. Nel caso di parità di voti quello di chi presiede è preponderante.

 

Articolo 13

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo (comprensivo della relazione sulle attività svolte) dell’esercizio precedente, nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione ai sensi di legge.

3. Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio d’Amministrazione dovrà essere comunicato al Revisore almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l’approvazione. Il Revisore esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i 15 (quindici) giorni successivi.

 

Articolo 14

ESCLUSIONE DELLO SCOPO DI LUCRO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

1. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai fondatori o ai componenti dei propri organi, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto di qualsiasi genere.

2. Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Articolo 15

LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

2. Il Consiglio d’Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti dello stesso, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all’Autorità tutoria di dichiararne l’estinzione ai sensi del codice civile.

3. In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

4. In caso di estinzione, per qualunque causa, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge; la Fondazione una volta esaurita la fase di liquidazione dovrà devolvere il patrimonio residuo ad associazioni o fondazioni o altri enti che perseguano finalità eguali o analoghe.

 

Articolo 16

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si intendono richiamate integralmente le disposizioni del codice civile in tema di fondazione, nonché le leggi dell’ordinamento giuridico italiano che disciplinano la materia.

 

Articolo 17

CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Tribunale del Foro di Roma.