PSA: Aggiornamenti sul rilascio delle certificazioni sanitarie per export Paesi Terzi.

Facendo seguito alle disposizioni precedentemente comunicate e valide (ad eccezione del Giappone per cui si riportano nuove disposizioni), si confermano alcuni aggiornamenti in merito all’export verso i seguenti Paesi Terzi.
Riconosce la regionalizzazione il Canada, ai sensi della norma comunitaria in virtù dell’esistente accordo CETA. In considerazione della situazione epidemiologica definita nell’area settentrionale d’Italia, la CFIA ha aggiornato le condizioni di importazione per carni suine fresche, congelate e prodotti stagionati di origine suina italiana, per cui è richiesta un’attestazione sanitaria integrativa (modello ancora non disponibile) qualora la relativa data di certificazione fosse successiva all’8 gennaio 2022. Al contrario, per tutti i carichi in viaggio o in dogana con data di certificazione antecedente valgono le procedure correnti di sdoganamento.  Infine, per  quanto riguarda i prodotti cotti, quelli sterilizzati e gli involucri trasformati di origine suina si confermano le attuali condizioni sanitarie.
Le autorità sanitarie di Cuba hanno introdotto il divieto di importazione di carne suina e prodotti derivati dall’Italia.
Le autorità del Giappone confermano l’introduzione della safe date – che include i prodotti di origine suina confezionati fino al 13 dicembre 2021, entro la quale è permesso lo sdoganamento di carichi in transito e in dogana. Attualmente, il Paese non riconosce la regionalizzazione, tuttavia si attendono aggiornamenti in merito ad un’eventuale sottoscrizione con il Ministero della Salute di nuovi requisiti sanitari che vadano in questa direzione.
Il Brasile sospende le esportazioni verso il Paese per le carni suine e prodotti derivati a breve stagionatura, a partire dal 5 gennaio 2022. Rispetto alla suddetta misura, le autorità confermano la possibilità di esportare verso il Brasile, con i certificati attualmente in vigore, prodotti a base di carne suina cotti (trattamento termico di almeno 30 minuti a 70°C su tutta la carne o a trattamento termico superiore o equivalente in grado di inattivare il virus della PSA) e stagionati per un periodo minimo di 6 mesi. Per tutti i carichi in viaggio o in dogana con data di certificazione antecedente la suddetta, valgono le procedure correnti di sdoganamento.
Si ricorda, inoltre, che è possibile utilizzare il certificato sanitario generico solo nei casi in cui non sono stati accordati con Paesi Terzi requisiti sanitari relativi all’esportazione delle carni o dei prodotti a base di carne suina. Pertanto, stando alle disposizione comunitarie, è possibile modificare il requisito sanitario relativo all’indennità dell’Italia dal virus PSA inserendo il riferimento alla regionalizzazione. 
In merito ai controlli di idoneità di materie prime e prodotti  in relazione alle certificazioni per l’export  e pre-export, mediante le quali si comunica l’indennità da PSA attuale o passata, si confermano le seguenti indicazioni in materia di regionalizzazione: per regionalizzazione conforme al Codice/principi/regole stabilite dall’OIE il rilascio dei certificati è possibile nel rispetto delle norme comunitarie;  per regionalizzazione conforme alla norma comunitaria si specifica che “Regione/provincia/zona/area/territorio indenne” sono termini equivalenti che definiscono l’area geografica nella quale non sono adottati ai sensi della norma Nazionale e Comunitaria misure di restrizione per PSA.
Si evidenzia inoltre che le verifiche di idoneità sopracitate richiedono il controllo dell’intera documentazione di tracciabilità, incluse quelle relative all’allevamento di origine dei suini inviati al macello (ASI e Modello 4). In questo contesto, l’idoneità verrà riconosciuta per i prodotti che, per il periodo richiesto dal certificato stesso, – non derivano da animali connessi con gli allevamenti situati in zone infette o zone soggette a restrizioni a causa della diffusione della PSA, – non derivano da animali macellati  o trasformati in uno stabilimento che macella, trasforma o manipola anche animali originari di una zona elencata come zona soggetta a restrizioni, e infine – la materia prima del prodotto ha origine da animali macellati e/o trasformati in stabilimenti non localizzati nelle zone infette e soggette a restrizioni (zone critiche definite nel dispositivo aggiornato DGSAF e nella versione consolidata del Reg. di esecuzione 2021/605 della Commissione nelle parti I,II,III dell’allegato I).

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