PSA, Ministero fornisce chiarimenti su tracciabilità e regionalizzazione

Il Ministero della Salute, con nota DGISAN 4800 del 16 febbraio 2022, fornisce gli elementi di chiarimento alla Circolare DGISAN 1031 del 17 gennaio 2022, utili per il rilascio delle certificazioni sanitarie nell’ambito della presenza del virus di PSA nei selvatici in Italia. In particolare, vengono approfondite le disposizioni relative alla documentazione di tracciabilità ed ai requisiti legati ai principi di regionalizzazione.
Per quanto riguarda la tracciabilità, se il certificato di esportazione non prevede il rilascio di specifiche dichiarazioni in merito alla peste suina, perché relativi a prodotti fabbricati utilizzando un processo di trasformazione che rientra in quelli del codice degli animali terrestri dell’OIE e dal reg. delegato UE 2020/687 della Commissione, non è previsto l’obbligo di raccogliere dati su raccolta e tracciabilità.
La tracciabilità e relativa documentazione agli atti (attività sotto la responsabilità diretta dell’OSA) è necessaria per il riconoscimento della regionalizzazione da parte del paese terzo richiedente in cui si esporta, e per l’eventuale necessità di accertare l’indennità dalla malattia del virus in riferimento ad un periodo antecedente il rilascio del certificato. A tal proposito, si prevede di fornire al veterinario certificatore informazioni utili per accertare l’indennità, e che le condizioni epidemiologiche dell’area da cui provengono gli animali permettono di rispettare quanto previsto dalla circolare DGISAN 1031 del 17 gennaio 2022, oltre alle disposizioni richieste dal paese importatore.
Sono esclusi dalle verifiche sulla tracciabilità i prodotti fabbricati utilizzando un processo di trasformazione tra quelli riconosciuti dal codice degli animali terrestri dell’OIE e dal Regolamento Delegato (UE) 2020/687 come idonei all’inattivazione del virus (Allegato 1). Per questi prodotti infatti, se gli accordi con il Paese Terzo importatore prevedono la possibilità di esportazione, è sufficiente accertare l’idoneità del processo produttivo rispetto ai limiti critici indicati dalle procedure d’inattivazione previste.  
Sull’attività di certificazione per le esportazioni di animali e prodotti derivati, l’Autorità competente locale  (ACL) ha la responsabilità di applicare le modalità di controllo finalizzate a verificare la veridicità delle informazioni fornite dall’OSA. Inoltre, l’autorità ACL deve mantenere nel tempo adeguate registrazioni in riferimento alle attività di identificazione dei lotti di prodotti e garanzia che venga evitato qualsiasi tipo di commistione, al fine di garantire sempre la verificabilità del sistema. Riguardo alla documentazione sulla tracciabilità, i dati possono essere raccolti mediante modello4 o documenti di sintesi interni elaborati sulla base dei sistemi di tracciabilità interna implementati dall’impianto di macellazione. Sono previste inoltre alcune informazioni minime nell’allegato 2 della circolare.
Regionalizzazione – Per i paesi terzi che riconoscono la regionalizzazione, i requisiti richiesti per la certificazione dei prodotti esportati sono inclusi nella circolare 1031 del 17 gennaio 2022: – Non derivano da animali che originano da allevamenti situati in zone infette o zone soggette a restrizioni a causa della peste suina africana. Questo include le arre soggette a restrizioni incluse nel dispositivo aggiornato tra quello nazionale (Ordinanza Ministeriale) e la versione consolidata del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, da ultimo modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/205, nelle parti I, II e III dell’allegato I; – Non derivano da animali macellati o trasformati in uno stabilimento che macella, trasforma o manipola anche animali originari di una zona elencata come zona soggetta a restrizioni nel dispositivo più aggiornato tra quello nazionale (Ordinanza Ministeriale) e la versione consolidata del Regolamento di esecuzione 2021/605 della Commissione nelle parti I, II e III dell’allegato I; – La materia prima del prodotto deriva da animali macellati e/o trasformati in stabilimenti che non si trovano in alcuna zona elencata come zona soggetta a restrizioni nel dispositivo più aggiornato tra quello nazionale (Ordinanza Ministeriale) e la versione consolidata del Regolamento di esecuzione 2021/605 nelle parti I, II e III dell’allegato I.
Grazie all’applicazione delle norme comunitarie e alle restrizioni e deroghe alla movimentazione di animali e prodotti nei casi di PSA, è possibile rispettare tutti e tre i requisiti sopra elencati immettendo carni nel mercato recanti la bollatura sanitaria di cui al reg. 627/2019; per questo non è necessario acquisire alcun certificato aggiuntivo dalle autorità competenti degli stabilimenti fornitori di carne fresca e altri prodotti.

Per quanto riguarda i singoli Paesi Terzi, è stata proposta un’integrazione al certificato sanitario per l’esportazione di prodotti a base di carne suina verso Singapore. Per quanto riguarda l’export verso la Serbia, è ancora aperto un dialogo con il Paese, che ha richiesto la rimozione dei certificati sanitari emendati per l’esportazione di carni fresche suine e prodotti a base di carne. La Thailandia ha comunicato al WTO la sospensione temporanea delle importazioni dei prodotti suini provenienti dall’Italia per 90 giorni; tuttavia l’Ambasciata italiana a Bangkok non ha ancora ricevuto una notifica formale.

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